il regolamento

REGOLAMENTO DELL’OSSERVATORIO SOCIALE
di Casarsa della Delizia

Premesso che
– ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” il Comune è l’ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; valorizza inoltre le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale.
– ai sensi della legge n. 328 dell’8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” i Comuni in quanto titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, provvedono ad effettuare forme di consultazione dei soggetti pubblici e privati per valutare la qualità e l’efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi, nonché a garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.
– ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006 n°6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” i Comuni nell’esercizio delle funzioni di programmazione promuovono il concorso e agevolano il ruolo dei soggetti previsti dal comma 5 dell’articolo 1 della Legge 328/2000 ovvero: enti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati; i Comuni esercitano le funzioni di programmazione locale attraverso i Piani di Zona e concorrono alla programmazione regionale con le modalità previste dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
– ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006 n°6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” i Comuni esercitano la funzione di programmazione locale del sistema integrato e gestiscono i servizi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), le attività relative all’autorizzazione, vigilanza e accreditamento di cui agli articoli 31, 32 e 33, le altre funzioni e servizi attribuiti dalla normativa regionale di settore, nonché quelli ulteriori eventualmente individuati dai Comuni interessati in forma associata negli Ambiti Distrettuali.

CONSIDERATO CHE:
– lo Statuto Comunale, approvato nel 1991 e aggiornato ed integrato nel 1995, afferma all’articolo 72 la volontà di
istituire “un Osservatorio Sociale permanente sulle problematiche sociali” (successivamente denominato Osservatorio
Sociale) e di definirne la nomina e il funzionamento con un apposito regolamento esecutivo;
– dal 1993 l’Osservatorio Sociale è operativo e ha dimostrato di rappresentare un importante riferimento per molte realtà pubbliche e del privato sociale del territorio;
– un sistema di politiche sociali che voglia essere moderno e rispondere adeguatamente alle molteplici domande che vengono dalla comunità locale ha la necessità di conoscere in modo costante, soprattutto attraverso una analisi condivisa con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 1 della Legge 328/2000, l’evoluzione dei bisogni e delle nuove necessità cui far fronte, oltre che l’efficacia delle risposte già attive sul proprio territorio;
– l’osservazione, il monitoraggio e l’attivazione di risorse sono strumenti indispensabili affinché non sia la domanda ad adattarsi all’offerta ma l’offerta a rispondere alle domande vere di servizi da parte della cittadinanza;
– una comunità locale attenta e responsabile necessita di sedi democratiche in grado di supportare nelle decisioni gli attori del sistema integrato di servizi e interventi sociali e di far emergere richieste non ancora esplicitate;
– i processi partecipativi attivati per la predisposizione del I° Piano di Zona 2006/2008 dell’Ambito Distrettuale 6.2, Ente gestore Comune di San Vito al Tagliamento, hanno la necessità di essere ulteriormente praticati, diffusi ed allargati sul territorio per raggiungere tutti i soggetti, pubblici e privati, nonché i singoli cittadini che possono considerarsi risorse
della comunità per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali.

Art. 1 ATTUAZIONE
Il Comune di Casarsa della Delizia, nell’intento primario di tutelare le fasce più svantaggiate della popolazione locale e promuovere la solidarietà della Comunità civile, regolamenta la composizione e le attività dell’Osservatorio Sociale, così come previsto dall’articolo 72 dello Statuto comunale.

Art. 2  DEFINIZIONE
L’Osservatorio Sociale è una struttura aperta alla partecipazione di tutte le realtà che pur operando in campi diversi contribuiscono alla prevenzione del disagio e al benessere sociale della popolazione.

Art. 3  COMPOSIZIONE
Sono organi dell’Osservatorio Sociale l’Assemblea e le Commissioni.
L’Assemblea è costituita da rappresentanti:
– dell’Amministrazione comunale nella figura del Sindaco e/o dell’Assessore competente;
– del Servizio Sociale di base nella figura dell’Assistente Sociale operante nel territorio;
– delle realtà socio-educative operanti nel territorio comunale che si riconoscono nelle competenze di cui all’art. 5;
– delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado rappresentate dai rispettivi organi di vertice o loro delegati.
Fanno, indicativamente, parte delle Commissioni:
– componenti delle realtà dell’Osservatorio Sociale;
– altri soggetti operanti nel territorio comunale;
– singole persone che hanno interesse e partecipano a livello locale.
Vengono istituite all’interno dell’Osservatorio Sociale le seguenti otto Commissioni:
a. anziani;
b. cooperazione decentrata;
c. immigrati;
d. banca del tempo;
e. giovani;
f. minori;
g. disabilità;
h. salute.
Le predette Commissioni possono, nel corso del tempo, variare in relazione alle decisioni che l’Assemblea generale dell’Osservatorio Sociale assumerà (cfr. Art.6). Di tali decisioni dovrà essere data comunicazione al Sindaco, all’Assessore comunale competente e ai Capigruppo consiliari che ne prenderanno atto.
Ciascuna Commissione nomina al suo interno due referenti che vanno a costituire il Gruppo di coordinamento, di cui fa parte anche l’Assessore competente e i due portavoce dell’Osservatorio Sociale eletti dall’Assemblea.
Le Commissioni e il Gruppo di coordinamento potranno avvalersi della collaborazione di consulenti a seconda delle esigenze di programmazione e progettazione.

Art. 4  CONVOCAZIONE
L’Assemblea dell’Osservatorio Sociale si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Sindaco ovvero un suo delegato e dai due portavoce dell’Osservatorio Sociale che predispongono l’ordine del giorno della seduta d’intesa con il Gruppo di coordinamento.
Può altresì essere convocata su richiesta di almeno 1/3 dei componenti dell’Assemblea dichiarati aderenti nell’ultima Relazione annuale.
La comunicazione della riunione deve indicare la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno.
La convocazione deve essere inviata con minimo cinque (5) giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.
All’Assemblea dell’Osservatorio Sociale possono partecipare in qualità di uditori singole persone non facenti parte dell’Osservatorio Sociale.

Art. 5  COMPETENZE
L’obiettivo prioritario dell’Osservatorio Sociale è dare un contributo allo sviluppo delle politiche sociali del Comune, attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. L’approfondimento della conoscenza sui fenomeni di disagio sociale e di emarginazione presenti nel territorio comunale;
2. La promozione di una migliore qualità della vita delle persone e l’attenzione solidale alle problematiche sociali e ai fenomeni di emarginazione;
3. Il sostegno alla partecipazione diffusa dei cittadini alle progettualità socio-educative;
4. Lo sviluppo dell’integrazione tra le varie componenti dell’Osservatorio Sociale stesso per un miglior utilizzo delle risorse;
5. Il miglioramento, in collaborazione con gli Enti pubblici, della qualità dei Servizi sociali.

Art. 6  FUNZIONI
L’Assemblea generale dell’Osservatorio Sociale discute e approva la relazione annuale con il resoconto delle attività dell’anno precedente e le linee progettuali dell’anno in corso, definisce il numero delle Commissioni e le rispettive aree tematiche, nomina i due portavoce dell’Osservatorio Sociale.
In ogni Assemblea, funge da Segretario verbalizzante un dipendente del Comune o altro soggetto referente dell’Amministrazione comunale al tal scopo individuato, con il compito di riportare, in modo sintetico, i risultati della discussione per ciascun punto all’ordine del giorno.
Il verbale così redatto, viene sottoscritto dai due portavoce e dal Segretario verbalizzante e, successivamente, trasmesso al Sindaco per essere conservato agli atti.
Le Commissioni attuano, in autonomia e nella propria area tematica, le linee progettuali approvate dall’Assemblea generale.
Il Gruppo di coordinamento predispone la bozza della Relazione annuale sulle difficoltà incontrate e sui risultati raggiunti dalle Commissioni e la presenta all’Assemblea.

Art. 7  ATTIVITA’
Per il raggiungimento dei propri obiettivi specifici l’Osservatorio Sociale realizza le seguenti attività:
1) Azioni periodiche di monitoraggio e di ricerca sociale per l’analisi dei bisogni e dei fenomeni locali;
2) Iniziative formative e informative (campagne, eventi, ed altre manifestazioni) volte alla sensibilizzazione su gli stili e la qualità della vita e alla prevenzione del disagio sociale e dei fenomeni locali di emarginazione;
3) Azioni di stimolo al coinvolgimento e alla cittadinanza attiva, nonché finalizzate al raccordo con le iniziative promosse dai livelli istituzionali comunali, sovra-comunali (di Ambito, provinciali, regionali e nazionali );
4) Iniziative volte a favorire il lavoro di collaborazione tra le diverse realtà dell’Osservatorio al fine di migliorare l’uso efficiente ed efficace delle risorse a disposizione, ma anche di attivarne di nuove (umane, economico-finanziarie e
strumentali) promuovendo la cultura della donazione e dello scambio;
5) Indagini valutative e suggerimenti sulla qualità dei Servizi sociali e di altri servizi di interesse per l’intera comunità;
6) La valutazione del capitolo di spesa destinata all’Osservatorio Sociale e pareri sulla spesa sociale del Comune.

Art. 8  RELAZIONE ANNUALE
La relazione annuale di cui all’art. 6 dovrà essere trasmessa annualmente alla Giunta comunale. L’Amministrazione comunale provvederà alla sua trasmissione ai Capigruppo consiliari, alle Associazioni e agli Istituti scolastici al fine di promuovere una integrazione tra le risorse istituzionali pubbliche, private e delle libere forme associative.
La relazione sarà inoltre presentata dall’Osservatorio Sociale, entro il primo quadrimestre dell’anno, in un Consiglio Comunale e, successivamente, inviata ad altri organismi istituzionali.

Art. 9  RACCORDO ISTITUZIONALE
L’Osservatorio Sociale agisce in stretta sintonia ed in raccordo istituzionale con gli altri organismi dell’Amministrazione Comunale di Casarsa e dell’Ambito Distrettuale 6.2. Facendo proprio un approccio di rete, l’Osservatorio Sociale si raccorda operativamente con l’Osservatorio delle Politiche Sociali (O.P.S.) della Provincia di Pordenone e con altre
realtà sovra-comunali che si pongono le medesime finalità.

Art. 10  NORME FINALI
Il presente regolamento può essere modificato o integrato anche sulla base di proposte ritenute opportune dall’Assemblea dell’Osservatorio Sociale e che saranno sottoposte all’esame del Consiglio Comunale.

Art. 11  NORMA TRANSITORIA
Fatta salva l’attività dell’Osservatorio Sociale già esperita dal 1993 ad oggi, per la formale istituzione dello stesso, di cui all’Articolo 72 dello Statuto Comunale, si rinvia ad apposito provvedimento “formale” del Consiglio Comunale, tenuto conto di quanto stabilito dal presente regolamento.

il regolamentoultima modifica: 2013-10-01T15:59:17+02:00da pgcasarsa
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